La quota da iscriversi a carattere provvisorio ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente non puo' superare i limiti massimi di legge; tuttavia possono essere provvisoriamente iscritte nei ruoli principali, supercontribuzioni, nei limiti gia' approvati nell'esercizio precedente, tanto a favore della Provincia quanto dei Comuni.

Testo vigente dal 10 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-24;595~art2 · fonte del testo