La quota da iscriversi a carattere provvisorio ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente non puo' superare i limiti massimi di legge; tuttavia possono essere provvisoriamente iscritte nei ruoli principali, supercontribuzioni, nei limiti gia' approvati nell'esercizio precedente, tanto a favore della Provincia quanto dei Comuni.
Testo vigente dal 10 agosto 1954
