Presso ogni consiglio provinciale e' istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarita' del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

Testo vigente dal 20 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art19 · fonte su Normattiva