Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero. Non e' per altro consentito il conferimento di piu' ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona. La commutazione di piu' decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non e' ammessa.

Testo vigente dal 3 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-02;13~art4 · fonte del testo