Il Ministro della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti regionali, l'elenco degli uffici dei provveditorati e delle sovrintendenze che alla data del 1 gennaio risultano carenti di personale rispetto alla pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello provinciale bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, in limite tale da non superare l'organico complessivo dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso, per le singole province, sara' proporzionale al numero dei posti ivi vacanti. Lo svolgimento dei concorsi e' comunque subordinato al rispetto delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le assunzioni nel pubblico impiego.
Testo vigente dal 28 ottobre 1986
