I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella regione in cui hanno partecipato al concorso e non possono essere trasferiti, ne' assegnati a qualsiasi titolo presso uffici compresi in regioni diverse da quella di prima assunzione per almeno cinque anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilita' di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Il predetto periodo non puo' costituire titolo preferenziale per i successivi trasferimenti a domanda.

Testo vigente dal 28 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-11;699~art4 · fonte su Normattiva