Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare appositi rendiconti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati e' effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma nonche' delle risultanze di visite ispettive che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre presso le sedi centrali dei predetti enti.

Testo vigente dal 24 febbraio 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-02-14;40~art3 · fonte su Normattiva