Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Testo vigente dal 21 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art10 · fonte su Normattiva