La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, secondo le norme di cui alla presente legge e, per quanto in essa non previsto, secondo le norme del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, in quanto applicabili. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art1 · fonte del testo