Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 37 — Proclamazione degli eletti in base ai seggi attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale

Per ogni lista, della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale. In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art37 · fonte del testo