I vincitori del concorso di cui all'articolo 6 sono ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali. I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente all'ammissione al concorso, riportino la sanzione della riduzione di paga di secondo grado non inferiore a dieci giorni od altra piu' grave.

Testo vigente dal 11 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;614~art7 · fonte su Normattiva