Art. 5 — Diritto all'informazione
Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto puo' essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 e' valutato in euro 610.000 annui a decorrere dall'anno 2005.
Testo vigente dal 7 luglio 2005
