Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Art. 14 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

[1]Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

[2]1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche. 2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Testo vigente dal 15 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-28;130~intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-istituto-buddista-ital-art14 · fonte su Normattiva