Art. 22 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)
[1]Norme di attuazione
[2]1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Testo vigente dal 15 luglio 2016
