La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della societa', assicura alle Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.

Testo vigente dal 22 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;116~art9 · fonte su Normattiva