Art. 20 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII)
[1]Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
[2]1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'UII concorre, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 19, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi. 2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalita' di cui al comma 1 del presente articolo. 3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'UII stessa.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
