Art. 25 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII)
[1]Emittenti radiotelevisive
[2]1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione dell'UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' della disciplina del settore.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
