[1]Emittenti radiotelevisive

[2]1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione dell'UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' della disciplina del settore.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246~intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-uii-art25 · fonte su Normattiva