Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)

Art. 2 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione) — Libertà religiosa

1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti. 2. E' garantita alle Comunita' della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1995

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