Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia
Art. 30 — Norme di attuazione
Le Autorita' competenti, nell'adottare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa apostolica in Italia e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
