Art. 17 (Allegato)
[1]Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
[2]1. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. 2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 3. La Diocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
