Al formale inquadramento previsto dal precedente articolo provvederanno le Commissioni di avanzamento istituite per ciascuno dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale dello Stato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art18 · fonte su Normattiva