Al personale previsto dalla presente legge che gode un trattamento di pensione ordinaria, diretta, non privilegiata a carico dello Stato, si applica la legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni. Al personale che gode un trattamento di pensione ordinaria non privilegiata, a carico di un ente pubblico, o di azienda annessa, viene detratto dalla retribuzione spettante ai sensi della presente legge l'importo della pensione in godimento.

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art30 · fonte su Normattiva