Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 17 — Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione

L'Autorita', nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, puo' ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorita' ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

Testo vigente dal 13 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art17 · fonte su Normattiva