Art. 22 — Attività consultiva
L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
- a)di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
- b)di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
- c)di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.
Testo vigente dal 13 ottobre 1990
