L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

  • a)di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
  • b)di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
  • c)di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

Testo vigente dal 13 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art22 · fonte su Normattiva