La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonche' la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attivita' di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della societa' controllante e delle societa' controllate. L'autoproduzione non e' consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa e' stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonche', salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

Testo vigente dal 13 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art9 · fonte su Normattiva