Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici
Art. 12 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 42.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:
- a)quanto a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b)quanto a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Testo vigente dal 28 dicembre 1999
