Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
Art. 13 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 22 aprile 2022
