La vendita al pubblico degli alimenti surgelati, e' consentita a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma merceologica per la quale e' stata loro concessa licenza di vendita, con la osservanza della presente legge, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della sanita' pubblica. La vendita di carni surgelate e' pure consentita negli esercizi abilitati alla vendita di carni fresche o congelate e regolati dalla legge 4 aprile 1964, n. 171. Il titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari con licenza non conforme a quanto prescritto dal comma precedente potra' ottenere la licenza per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente.

Testo vigente dal 10 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;32~art1 · fonte su Normattiva