I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, primo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazione sociale obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalita' ed i controlli propri del settore dell'industria.

Testo vigente dal 20 giugno 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-06-15;240~art4 · fonte su Normattiva