I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, primo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazione sociale obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalita' ed i controlli propri del settore dell'industria.
Testo vigente dal 20 giugno 1984
