La raccolta dei funghi epigei e' vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

  • a)nelle riserve naturali integrali;
  • b)nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
  • c)nelle aree specificamente interdette dall'autorita' forestale competente per motivi silvo-colturali;
  • d)in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti. La raccolta e' altresi' vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

Testo vigente dal 13 settembre 1993

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352~art6 · fonte su Normattiva