Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati
Art. 6
La raccolta dei funghi epigei e' vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
- a)nelle riserve naturali integrali;
- b)nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c)nelle aree specificamente interdette dall'autorita' forestale competente per motivi silvo-colturali;
- d)in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti. La raccolta e' altresi' vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
Testo vigente dal 13 settembre 1993
