Art. 8
In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, puo' rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validita' per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.
Testo vigente dal 13 settembre 1993
