Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili, definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per piu' del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene, diverso da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante e' residente.

Testo vigente dal 16 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-05-07;62~art13 · fonte su Normattiva