I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresi', alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non puo' essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio. Le imprese di un territorio, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Testo vigente dal 16 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-05-07;62~art24 · fonte su Normattiva