Per esigenze di servizio di carattere eccezionale il Ministro per le finanze, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' disporre che alcuni degli adempimenti previsti per il servizio di verifica e riscontro del lotto siano temporaneamente affidati ad intendenze di finanza diverse da quelle di competenza. Il provvedimento di cui al precedente comma deve specificare le operazioni demandate, i periodi estrazionali considerati e indicare le modalita' da osservarsi dalle intendenze di finanza interessate per il regolare espletamento delle operazioni anzidette.

Testo vigente dal 6 dicembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-08;775~artunico · fonte su Normattiva