Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2
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La Corte costituzionale e' la sola competente a giudicare della validita' dei titoli dei membri della Corte stessa. I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, ne' sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacita' fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni. Finche' durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunita' accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione a membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista e' data dalla Corte costituzionale.
Testo vigente dal 20 febbraio 1948 al 10 dicembre 1967 · versione 0 su Normattiva