Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 390 miliardi per il periodo 1991-1996, da iscrivere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I fondi trasferiti all'ENEA, in quanto responsabile dell'attuazione dei programmi nazionali, sono gestiti dall'ente con l'osservanza del proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, a lire 55 miliardi per l'anno 1992 e a lire 60 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide". Le quote annue relative agli anni 1994, 1995 e 1996 sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-27;380~art6 · fonte su Normattiva