[1]La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato. Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

[2](Testo della legge)

[3]La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

Testo vigente dal 15 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art2 · fonte su Normattiva