Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Art. 12 — Contributo all'elaborazione della legislazione

Le osservazioni e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonche' alle Camere e alle regioni e alle province autonome, che ne disciplinano le modalita' di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNEL puo' far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attivita' delle Comunita' europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.

Testo vigente dal 5 gennaio 1987

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art12 · fonte su Normattiva