Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'

Art. 22 — Conferimento dei posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche

Nella prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche di ateneo, i posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale istituito dall'articolo 12 sono distribuiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tra le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria su motivata richiesta degli stessi. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire, entro il termine a tal fine assegnato, l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso. Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifica funzionale e ciascun profilo professionale, e per ciascuna sede universitaria. 4. il bando di concorso indichera' inoltre la sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti. 5. Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree funzionali di cui all'articolo 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica funzionale di cui all'articolo 12 e siano in possesso di laurea specifica. 7. I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonche' la relativa qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale. 8. I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati nella prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento e' soppresso.

Testo vigente dal 12 febbraio 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 448/1993

    Questione infondata
    20 dicembre 1993

    La normativa prevista dalla legge n. 23 del 1986 per l'accesso alle qualifiche del ruolo speciale, di nuova istituzione, del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle Università, riguarda una materia, concernente l'organizzazione degli uffici e l'articolazione delle carriere del personale ad essi addetto, nella quale è riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità che, secondo il costante orientamento della Corte, può essere sindacata solo se presenta caratteri di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza, tali da ledere il principio di buon andamento della pubblica amministrazione o da determinare discriminazione tra i soggetti interessati. Pertanto, nella specie, non ricorrendo tali presupposti, la norma che, nel consentire eccezionalmente, nella sua prima applicazione, l'accesso agevolato al nuovo ruolo, mediante una selezione per soli titoli, al personale appartenente alla settima o ottava qualifica, senza prove di esame idonee a verificare effettivamente lo specifico livello di professionalità, richiede, per la copertura dei posti (di prima e seconda qualifica) di bibliotecario e aiutobibliotecario, uno specifico diploma di laurea, che comprovi il possesso della necessaria preparazione professionale, costituisce applicazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23). - Sull'ampia sfera di discrezionalità che va riconosciuta al legislatore riguardo ai sistemi e alle procedure di progressione in carriera dei dipendenti pubblici e sui limiti entro cui può dirsi violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, v. S. n. 219/1993.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 22 Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23~art22 · fonte su Normattiva