Gli allievi ufficiali che hanno superato gli esami finali del secondo anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. I sottotenenti, che hanno conseguito l'idoneita' nella seconda sessione, seguono nel ruolo quelli che l'hanno conseguita nella prima.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-09;405~art13 · fonte su Normattiva