Le aliquote contributive di cui all'articolo 10, nn. 1 e 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dagli articoli 2 e 19 della presente legge, possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze di gestione dell'anno precedente, con effetto dal 1 gennaio dell'anno in cui la variazione viene disposta, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il comitato speciale del Fondo. Se la detta variazione non interviene restano in vigore, a tutti gli effetti, i contributi stabiliti per l'anno precedente. Dopo il primo quadriennio di applicazione della presente legge, potra' essere variato, con le modalita' e la decorrenza di cui al primo comma, il contributo previsto dal precedente articolo 17, in relazione alle risultanze di gestione del quadriennio. E' abrogato l'articolo 12 della legge 2 aprile 1958; n. 377, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1957, n. 536.
Testo vigente dal 13 agosto 1971
