Le disposizioni di cui al titolo II avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale e le loro norme di attuazione verranno emanate con decreto del Ministro per le finanze nei sei mesi successivi. Tali disposizioni si applicheranno anche agli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

Testo vigente dal 7 agosto 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-25;545~art12 · fonte su Normattiva