All'attuazione delle intese gia' intervenute con le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per la revisione, per gli anni 1982 e 1983, delle tabelle di stipendi del personale ferroviario, escluso il personale della carriera dirigenziale, si provvedera' a norma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, fermo restando che il miglioramento economico medio lordo pro capite non potra' superare le 650.000 lire annue per il 1982 rispetto al 1981 e le 600.000 lire annue per il 1983 rispetto al 1982. Le nuove misure dei miglioramenti retributivi relativi agli anni 1982 e 1983 possono essere assoggettate a revisione qualora nella contrattazione del Governo con le organizzazioni sindacali vengano definiti limiti e criteri diversi da quelli posti alla base delle intese di cui al primo comma.

Testo vigente dal 13 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-01;426~art2 · fonte su Normattiva