A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte:

  • a)i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;
  • b)i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui agli articoli 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, e 85 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;
  • c)i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;
  • d)i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73. A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono quintuplicati i diritti di saggio e di marchio di cui all'articolo 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46. Nell'articolo 6, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la parola: "raddoppiati" e' sostituita dalla seguente: "quadruplicati".

Testo vigente dal 14 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;257~art1 · fonte su Normattiva