Le competenze amministrative e di controllo sul personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, nonche' del Corpo delle miniere, in servizio presso l'amministrazione centrale, svolte dalla direzione provinciale del tesoro e dalla ragioneria provinciale di Roma in forza degli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono attribuite, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla ragioneria centrale presso lo stesso Ministero. La direzione provinciale del tesoro di Roma trasmette alla ragioneria centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i ruoli di spesa fissa intestati al personale di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 14 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;257~art4 · fonte su Normattiva