Le competenze amministrative e di controllo sul personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, nonche' del Corpo delle miniere, in servizio presso l'amministrazione centrale, svolte dalla direzione provinciale del tesoro e dalla ragioneria provinciale di Roma in forza degli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono attribuite, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla ragioneria centrale presso lo stesso Ministero. La direzione provinciale del tesoro di Roma trasmette alla ragioneria centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i ruoli di spesa fissa intestati al personale di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 14 giugno 1986
