Per i gradi ai quali, in conformita' della tabella n. 1 annessa alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, e' computato ad ogni effetto il periodo di permanenza gia' trascorso nei gradi stessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Per i gradi di cui al comma precedente, il Ministro potra' formare all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, le vacanze previste dall'articolo 37, nel caso in cui gli appartenenti ai gradi stessi abbiano gia' maturato il periodo massimo di permanenza. In deroga al sesto comma dell'articolo 37, nella prima applicazione della presente legge, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" al termine di 4 anni, sempre che non siano stati gia' raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art75 · fonte su Normattiva