All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1982 sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-08-05;412~art13 · fonte su Normattiva