Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Art. 2 — Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza

I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonche' gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attivita' ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Testo vigente dal 16 ottobre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-10-12;413~art2 · fonte su Normattiva