Dopo l'espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si procede all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo e quelli che hanno rinunciato alla nomina. I commi quinto e sesto dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-09-24;820~art4 · fonte su Normattiva