Salvo quanto disposto dall'articolo 9, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato - nel caso che allo inizio dell'anno scolastico non si abbia disponibilita' di posti - hanno la precedenza, nell'ambito della medesima provincia e unicamente secondo l'ordine delle rispettive nomine, nel conferimento dei posti - compresi quelli per le attivita' integrative e gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 - che, dopo l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo in soprannumero, siano vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al momento in cui i provveditori agli studi possono disporre nomine. Nel caso che sia possibile conferire uno dei posti predetti, l'incarico e' ripristinato senza soluzione di continuita'; il trattamento economico compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-09-24;820~art8 · fonte su Normattiva