Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, la legge 27 marzo 1952, n. 199, la legge 15 novembre 1952, n. 1793, la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Testo vigente dal 21 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;194~art14 · fonte su Normattiva